Whistleblowing

PROCEDURA PER L’ESERCIZIO DEL WHISTLEBLOWING

Indice

  1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
  2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
    2.1 DOCUMENTI NORMATIVI
    2.2 DOCUMENTI GUIDA
  3.  PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI
  4. TIPOLOGIE DI IRREGOLARITA OGGETTO DI SEGNALAZIONE
  5. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI
  6. CANALI E MODALITÀ PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI
  7. AZIONI SUCCESSIVE ALRICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE
  8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA
  9. POSSIBILITÀ DI SEGNALAZIONE ESTERN
  10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZION
  11. TUTELE PREVISTE A FAVORE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO
  12. POSSIBILITA DI DIVULGAZIONE PUBBLICA
  13. PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di informare il personale circa le modalità di applicazione deliberate da EMMEFOOD S.R.L. del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, adottato in attuazione della Direttiva EU 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo (“whistleblowers” o informatori).
In particolare la presente procedura si pone l’obiettivo di tutelare pienamente coloro che in buona fede segnalano atti illeciti conosciuti nel contesto lavorativo di appartenenza, dal momento che, come indicato al Considerando n. 1 della Direttiva UE 1937 del 2019, “chi lavora per un’organizzazione pubblica o privata o è in contatto con essa nello svolgimento della propria attività professionale è spesso la prima persona a venire a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito. Nel segnalare violazioni del diritto unionale che ledono il pubblico interesse, tali persone (gli «informatori – whistlebowers») svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni e nella salvaguardia del benessere della società. Tuttavia, i potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. in tale contesto, l’importanza di garantire una protezione equilibrata ed efficace degli informatori è sempre più riconosciuta a livello sia unionale che internazionale”.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 DOCUMENTI NORMATIVI

    • DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
    • D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
    • Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (UE) N. 2016/679 (GDPR) e d.lgs. n.
      196 del 30 giugno 2003 adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
      tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2.2 DOCUMENTI NORMATIVI

La presente procedura considera anche le indicazioni contenute nei seguenti autorevoli documenti emessi dalle relative organizzazioni a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023:

    • Linee Guida di ANAC del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del airitto dellunione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.
    • Linee Guida di Confindustria del 27 ottobre 2023 “NUOVA DISCIPLINA “WHISTLEBLOWING” – GUIDA OPERATIVA PER GLI ENTI PTOVATI”;

3. PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Le categorie di persone che possono avvalersi del diritto di presentare segnalazioni possono essere le
seguenti:

a) tutti i lavoratori subordinati alle dirette dipendenze di EMMEFOOD S.R.L. con contratto di apprendistato, a tempo determinato e indeterminato, anche nel periodo di prova;
b) le persone che sono state selezionate per colloqui di lavoro e che non hanno superato tale fase, le quali possono essere venute a conoscenza di eventuali circostanze illecite apprese nella fase di selezione;
c) i lavoratori autonomi e parasubordinati che hanno rapporti continuativi con EMMEFOOD S.R.L.
(ad esempio fornitori, consulenti terzi, …);
d) i lavoratori alle dipendenze di organizzazioni che forniscono beni o servizi a EMMEFOOD S.R.L.
(es. ditte appaltatrici);
e) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso EMMEFOOD S.R.L.;
f) i Componenti degli Organi Societari di EMMEFOOD S.R.L.;
g) i lavoratori che hanno cessatoil rapporto di lavoro con EMMEFOOD S.R.L. e che hanno acquisito informazioni sulle violazioni nel corso del rapporto stesso.

La procedura non riguarda invece gli utenti esterni delle attività gestite da EMMEFOOD S.R.L.

4. TIPOLOGIE DI IRREGOLARITÀ OGGETTO DI SEGNALAZIONE

La presente procedura fa riferimento, come previsto dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Ciò implica che la segnalazione relativa al Whistleblowing può riguardare sia violazioni alla legge che atti contrari alle regole interne che EMMEFOOD S.R.L. ha adottato in autonomia (es. Regolamenti, contratti in vigore, …).

In tale ambito, possono essere oggetto di segnalazione le seguenti violazioni se le stesse ledono
l’interesse pubblico o l’integrità di EMMEFOOD S.R.L.:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui siano venuti a conoscenza durante il rapporto di lavoro e riferibili allo stesso;
2) altri comportamenti attivi od omissivi riferibili al contesto lavorativo e che possono ledere l’interesse pubblico, l’integrità o la reputazione di EMMEFOOD S.R.L.

Le disposizioni della presente procedura non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria o alle segnalazioni riferite a violazioni in materia di sicurezza nazionale.

La presente procedura e orientata a fornire protezione solo alle persone che effettuano segnalazioni in buona fede. Infatti, come indicato al considerando n. 32 della Direttiva Ue 1937/2019, “per beneficiare della protezione della direttiva, le persone segnalanti dovrebbero avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispongono al momento della segnalazione, che i fatti che segnalano sono veri. Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione”.

5. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

EMMEFOOD S.R.L. ha individuato nel Dott. Marino Gabellini, Dottore Commercialista, professionista autonomo, il destinatario delle segnalazioni in materia di whistleblowing, a cui è stato assegnato uno specitico incarico, debitamente formalizzato per il ruolo di gestore delle segnalazioni.

Le segnalazioni oggetto della presente procedura sono ricevute dal Gestore delle segnalazioni (in proseguo, indicato anche con la sigla “GdS”) incaricato da EMMEFOOD S.R.L.

6. CANALI E MODALITA PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate nelle seguenti modalità:

  • in forma scritta mediante lettera raccomandata indirizzata al GdS;
  • in forma orale, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con li GdS;

In merito al contenuto della segnalazione, e opportuno che il segnalante indichi con precisione le seguenti circostanze:

  • le proprie generalità, la tipologia di rapporto con EMMEFOOD S.R.L. e i propri dati di contatto;
  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  •  se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare li soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o li settore in cui svolge l’attività);
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;

Le segnalazioni a mezzo raccomandata devono essere spedite all’attenzione del GdS all’indirizzo Studio Gabellini e Associati, Piazza Malatesta n. 33 – Rimini (RN).

La segnalazione dev’essere inserita in due buste chiuse, includendo nella prima la sezione A del modulo contenente i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità (tale busta riporterà all’esterno la dicitura “dati anagrafici del segnalante”); nella seconda, la sezione B del modulo relativa all’oggetto della segnalazione (tale busta riporterà all’esterno la dicitura “oggetto segnalazione”); entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.

Gli appuntamenti per un incontro personale con il Gas possono essere fissati contattando il seguente numero telefonico +39 3666194532. Il colloquio personale potrà poi essere in presenza, telefonico o in video-collegamento ed avverrà di regola entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

In caso di colloquio telefonico, in presenza o mediante collegamento a distanza, essendo tali incontri non registrati, il GdS predispone un verbale dell’incontro che viene controfirmato dal segnalante, che ne riceve una copia.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal gestore individuato da EMMEFOOD S.R.L. e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing (ad esempio esplicitata la dicitura “whistleblowing” sulla busta o nell’oggetto o nel testo della comunicazione), la stessa dev’essere trasmessa dalla funzione ricevente, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al GdS, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante se individuabile.

7. AZIONI SUCCESSIVE AL RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Ricevuta lasegnalazione, il GdS provvede secondo le seguenti modalità:

a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla
data di ricezione;
b) rilascia al segnalante apposita informativa sul trattamento dei dati personali;
c) mantiene i contatti con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario,
integrazioni;
d) stabilisce gli approfondimenti e gli interventi necessari a seguito delle segnalazioni ricevute;
e) fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla segnalazione.

In particolare, una volta ricevuta la segnalazione, il Gas procede all’esame preliminare della segnalazione ricevuta. Durante tale fase, e necessario che il gestore della segnalazione valuti la procedibilità e successivamente l’ammissibilità della stessa.

La segnalazione si considera procedibile se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare una segnalazione Interna, vale a dire che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la
segnalazione e che l’oggetto della stessa rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina. Nel caso
in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall’ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà
essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le procedure ordinarie già in vigore in
EMMEFOOD S.R. L., dandone comunicazione al segnalante.

La segnalazione a considera ammissibile se risultano chiare le informazioni relative a:

  • e circostanze di tempo e di luogo in cui si e verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare li soggetto cui attribuire i fatti
    segnalati.

Il GdS valuterà in particolare:

  • se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all’attenzione di EMMEFOOD S.R.L. un comportamento
    che pone a rischio la sua attività o i terzi, e non una mera lamentela;
  • se l’oggetto della segnalazione e già stato valutato in passato da EMMEFOOD S.R.L., o addirittura
    dall’Autorità Giudiziaria Competente;
  • se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta
    troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

I GdS, valutata la segnalazione come una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato e già stato riscontrato da EMMEFOOD S.R.L. o dall’Autorità Giudiziaria Competente, procederà all’archiviazione della segnalazione, informandone comunque il segnalante.

Allo stesso modo il GdS contatterà il segnalante qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all’indagine. Il GdS, poi, procederà all’archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi
ritenuti insufficienti.

Si considerano inammissibili le segnalazioni nel seguenti casi:

  • mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
  • manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal
    legislatore;
  • sesposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la loro comprensione al Gas;
    produzione di sola documentazione senza la descrizione della segnalazione vera e propria di violazioni, salvo Il caso in cui dalla documentazione ricevuta non si evinca li corretto
    svolgimento dei fatti e il soggetto autore dell’illecito.

In difetto dei requisiti di procedibilità e ammissibilità, li GdS provvede ad archiviare la segnalazione, conservando evidenza della tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Se la segnalazione è procedibile e ammissibile, li GdS assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

A tale scopo, EMMEFOOD S.R.L., in ossequio ai principi generali di autonomia e indipendenza del GdS riconosce allo stesso la facoltà di ricorrere alla collaborazione con tutte le funzioni aziendali, ad esempio attraverso la richiesta di condivisione di specifiche informazioni e documenti. In tale circostanza al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, il GdS deve procedere ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l’identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Una volta completata l’attività di accertamento, il GdS può:

  • archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni e dandone comunicazione scritta al segnalante;
  • dichiarare Tondata la segnalazione e rivolgersi agli organi e funzioni interne competenti per i relativi interventi, di regola nella persona del Legale rappresentante Mirko Muccioli, con possibilità, a seconda del contenuto della segnalazione, di Informare altre figure dell’ente.

Al GdS, non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

In merito al termine del tre mesi per il riscontro al segnalante, non e necessario concludere l’attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta a un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l’istruttoria è terminata oppure natura interlocutoria sull’avanzamento dell’istruttoria, ancora non ultimata. In tal caso, al segnalante saranno comunicati gli esiti finali dell’istruttoria entro un termine massimo di sei mesi dalla conclusione della stessa.

Il GdS dovrà mantenere un registro delle segnalazioni ricevute e che siano state valutate come fondate
e redigere un verbale in cui vengano annotate le motivazioni del provvedimenti assunti.

8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L’identità del segnalante e di eventuali facilitatori e qualsiasi altra informazione da cui essa può
evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dal
segnalante stesso, a persone diverse dal GdS, che a sua volta è autorizzato a trattare tali dati, nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Ai segnalanti e ai facilitatori sarà inviata opportuna informativa sul trattamento dei dati personali (si
veda ALL.1).

Nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare scaturito dalla segnalazione, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo con il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il soggetto/persona segnalante può avvalersi, oltre che del canale interno, anche del canale esterno
messo a disposizione da ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione nel caso in cui:

a) non sia prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme alle disposizioni di legge;
b) la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
c) la persona segnalante ha Tondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per Il pubblico interesse.

La segnalazione ad ANAC si effettua tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla stessa ANAC oppure in forma scritta od orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. L’ANAC deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione e effettuata oralmente nel corso di un incontro con il GdS, la stessa, previo consenso della persona segnalante, si applicano le disposizioni riportate al § 6.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare li verbale dell’incontro
mediante la propria sottoscrizione.

11. TUTELE PREVISTE A FAVORE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione per effetto della segnalazione effettuata. I comportamenti ritorsivi, inoltre, costituiscono grave illecito disciplinare e pertanto sono sanzionati da EMMEFOOD S.R.L., previa indicazione anche da parte del GdS.

Il divieto di comportamenti ritorsivi si applica anche nei confronti dei “facilitatori” del segnalante, vale
a dire le persone che assistono li segnalante nel processo di segnalazione e che operano all’interno del
medesimo contesto lavorativo, nonché delle persone che operano all’interno del medesimo contesto
lavorativo e che sono legate al segnalante da un vincolo di affetto stabile o parentela fino al quarto
grado, nonché infine dei colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo
contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Si considerano ritorsioni le seguenti misure:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti,
b) a retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento e l luogo al lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’ accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove li lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formaleo informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) “annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Eventuali comportamenti ritorsivi nei confronti del segnalante e dei facilitatori e delle altre persone tutelate (es. quelle che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano all’interno  del medesimo contesto lavorativo, nonché delle persone che operano all’interno del medesimo contesto lavorativo e che sono legate al segnalante da un vincolo di affetto stabile o di parentela fino al quarto grado), sono sanzionati secondo i criteri di legge.

Il segnalante perde la protezione qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile, nonché in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori, del CCNL applicato e del Regolamento Interno del personale di EMMEFOOD S.R.L.

12. POSSIBILITA DI DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante ha la facoltà di procedere alla divulgazione pubblica delle circostanze che potrebbero integrare violazioni oggetto di segnalazione in uno dei seguenti casi:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha
effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini di legge in
merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per li pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato
timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto
nella violazione stessa.

Per “divulgazione pubblica” si intende, in base al Decreto, rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato a persone.

13. POSSIBILITA DI DIVULGAZIONE PUBBLICA

La presente procedura viene approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’ambito dei poteri a lui conferiti ed il testo originale viene archiviato.

Prima di essere posta in approvazione, il Legale rappresentante Mirko Muccioli insieme al Responsabile del personale, procedono ad informare le rappresentanze sindacali in merito all’adozione della procedura.

La procedura viene pubblicata sul sito web di EMMEFOOD S.R.L. in apposita sezione “Segnalazioni” accessibile anche al personale dipendente di EMMEFOOD S.R.L.

EMMEFOOD S.R.L. organizza inoltre specifiche attività di formazione e aggiornamento del proprio personale interno allo scopo di illustrare li contenuto del D. Lgs. 24/2023 e della presente procedura, che saranno tenuti dal Dott. Marino Gabellini.